Previous Page  8 / 36 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

GENOVA MEDICA/

NOVEMBRE 2017

8

Note di diritto sanitario

Diagnosi differenziale.

La difficoltà non esime dagli

accertamenti dovuti

Avv. Alessandro Lanata

C

on la sentenza n. 24073 depositata lo

scorso 13 ottobre la Corte di Cassazione,

Sezione III Civile si è addentrata nella di-

samina di un profilo di assoluto rilievo nella valuta-

zione dell’operato del medico ovvero quello legato

agli accertamenti mirati alla formulazione di una

diagnosi differenziale. Il caso specifico ha riguar-

dato un intervento di asportazione totale di rene,

effettuato a seguito di una diagnosi di neoplasia

fondata sul riscontro di un’estesa neoformazione

evidenziata dalla indagine ecografica e conferma-

ta dal risultato della TAC all’addome. L’intervento

in questione, tuttavia, non era stato fatto precede-

re da un approfondimento diagnostico mediante

l’esecuzione di un esame bioptico estemporaneo.

All’esame istologico successivo all’intervento, l’or-

gano asportato è risultato affetto da una patolo-

gia infettiva (pielonefrite xantogranulomatosa con

ampia area emorragica) che avrebbe richiesto una

nefrectomia soltanto parziale in luogo dell’aspor-

tazione totale dell’organo.

A fronte della decisione della Corte di Appello

la quale, in riforma della sentenza del Tribunale,

ha ravvisato la responsabilità del medico e della

struttura sanitaria, quest’ultima ha interposto ri-

corso nanti la Corte di Cassazione, contestando

la sussistenza del nesso di causalità tra l’omessa

esecuzione dell’esame bioptico e l’evento danno-

so consistito nella perdita del rene.

Il Supremo Collegio, conformandosi alle conside-

razioni espresse dalla Corte di Appello, ha eviden-

ziato che la difficoltà a pervenire ad una diagnosi

differenziale non può essere presunta ma deve

essere in concreto dimostrata e ciò presuppone

che siano svolte tutte le indagini previste dai pro-

tocolli. In buona sostanza, quand’anche l’esame

bioptico estemporaneo non avesse consentito di

pervenire ad una diagnosi certa stante l’estrema

difficoltà a distinguere nella fattispecie specifica

l’infezione dal carcinoma, tale esame avrebbe do-

vuto comunque essere eseguito.

A quel punto, si sarebbe potuto valutare se il dato

biologico fosse o meno correttamente interpreta-

bile dai curanti secondo la diligenza ad essi richie-

sta. Per converso, a detta del Supremo Collegio,

l’omissione di un accertamento necessario proprio

per confermare od escludere la neoplasia ed evi-

denziare eventuali patologie diverse si è risolto in

una condotta eziologicamente rilevante rispetto

alla successiva scelta terapeutica di asportazione

totale anzichè soltanto parziale del rene.

Nella consapevolezza che le argomentazioni por-

tate nella sentenza in esame non sono di agevole

lettura per chi non è un giurista, mi limito a farne

soltanto un breve cenno:

“…L’affermazione del

CTU che la diagnosi di pielofrenite xantogranulo-

martosa presenta aspetti di difficoltà per cui nella

maggior parte dei casi la certezza della diagnosi

viene posta dopo l’intervento chirurgico e l’argo-

mento difensivo della ricorrente secondo cui non

vi è certezza che la biopsia estemporanea avreb-

be condotto ad escludere la indicazione di neo-

plasia non elide, infatti, l’efficienza causale della

condotta omissiva predicabile in base alla astrat-

ta idoneità (fondata sulle migliori acquisizioni

scientifiche allo stato disponibili che reputano

necessaria l’effettuazione dell’esame inserito nel

protocollo) dell’esame bioptico estemporaneo a

disvelare la corretta patologia…”.

Al di là della pronuncia che qui ci occupa, è bene

rammentare che in tema di diagnosi differenzia-

le la Corte di Cassazione Penale ha espresso un

orientamento piuttosto rigoroso e che deve rite-

nersi tuttora applicabile nonostante la novellazio-

ne operata dalla nota Legge Gelli (n. 24/2017).

Sul punto, a titolo esemplificativo cito in massima