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GENOVA MEDICA/

NOVEMBRE 2017

9

Note di diritto sanitario

la sentenza della Sezione V Penale della Corte n.

52411/2014:

“in tema di responsabilità profes-

sionale medica, allorchè il sanitario si trova di

fronte ad una sintomatologia idonea a formulare

una diagnosi differenziale, la condotta è colposa

quando non si proceda alla stessa, e ci si man-

tenga, invece, nell’erronea posizione diagnostica

iniziale; ciò, sia nelle situazioni in cui la neces-

sità della diagnosi differenziale è già in atto, sia

laddove è prospettabile che vi si debba ricorrere

nell’immediato futuro a seguito di una prevedibi-

le modificazione del quadro o della significatività

del perdurare della situazione già esistente”.

Ancor più eloquente appare, altresì, il passaggio

motivazionale della sentenza resa dalla Sezione

IV Penale del Supremo Collegio n. 13127/2016,

che merita di essere di seguito ritrascritto:

“…Va,

in ogni caso, rilevato che, a fronte della possi-

bilità di una diagnosi differenziale non ancora

risolta, costituisce obbligo del medico al quale

sia stato sottoposto il caso compiere gli appro-

fondimenti diagnostici necessari per accertare

quale sia l’effettiva patologia che affligge il pa-

ziente e adeguare le terapie in corso a queste

plurime possibilità. L’esclusione di ulteriori ac-

certamenti può, infatti, essere giustificata esclu-

sivamente dalla raggiunta certezza che una di

queste patologie possa essere esclusa ovvero,

nel caso in cui i trattamenti terapeutici siano in-

compatibili, che possa essere sospeso quello

riferito alla patologia che, in base all’apprezza-

mento di tutti gli elementi conosciuti o cono-

scibili, se condotto secondo le regole dell’arte

medica, possa essere ritenuto meno probabile,

sempre che la patologia meno probabile non

abbia caratteristiche di maggiore gravità e pos-

sa, quindi, essere ragionevolmente adottata la

scelta di correre il rischio di non curarne una

che, se esistente, potrebbe però provocare dan-

ni minori rispetto alla mancata cura di quella

più grave. Ma, fino a quando il dubbio diagno-

stico non sia stato risolto e non vi sia alcuna

incompatibilità tra accertamenti diagnostici e

trattamenti medico-chirurgici, il medico che si

trovi di fronte alla possibilità di diagnosi diffe-

renziale non deve accontentarsi del raggiunto

convincimento di aver individuato la patologia

esistente quando non sia in grado, in base alle

conoscenze dell’arte medica da lui esigibili, di

escludere la patologia alternativa, proseguendo

gli accertamenti diagnostici ed i trattamenti ne-

cessari…”.

E

NPAM aiuta i giovani ad avviare un’attività

professionale lanciando un bando che conce-

de 30 milioni di euro in prestito per chi vuole apri-

re uno studio professionale proprio. Il mutuo può

essere chiesto sia per l’acquisto dell’immobile sia

per la ristrutturazione. Medici e Dentisti con meno

di 45 anni potranno stipulare un mutuo al tasso

fisso del 2,5 per cento, mentre per chi ha più di

45 anni il tasso passa al 2,9 per cento.

Il bando destina anche ulteriori 15 milioni di euro

a chi vuole comprare una prima casa, usufruendo

delle stesse condizioni. Informazioni più dettaglia-

te su:

www.enpam.it/mutui

I

n risposta alle richieste di esami diagnostici che

vengono presentate ai Pediatri e ai Medici di

Medicina Generale da parte di genitori contrari

alle vaccinazioni, la Federazione ha emanato un

comunicato in cui dichiara che, allo stato attuale

delle conoscenze, la richiesta di esami di labora-

torio, ovvero di altri accertamenti diagnostici da

eseguire di routine prima della vaccinazione, non

ha alcuna giustificazione tecnico-scientifica. Per-

ché siano individuate situazioni di rischio reali è

sufficiente che il Pediatra/Medico curante svolga

le proprie valutazioni sulla base della documenta-

zione medica del minore.

ENPAM: online i nuovi

mutui ambulatorio e casa

Test pre-vaccinali:

nessuna

giustificazione tecnico-scientifica