GENOVA MEDICA/
NOVEMBRE 2017
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Note di diritto sanitario
la sentenza della Sezione V Penale della Corte n.
52411/2014:
“in tema di responsabilità profes-
sionale medica, allorchè il sanitario si trova di
fronte ad una sintomatologia idonea a formulare
una diagnosi differenziale, la condotta è colposa
quando non si proceda alla stessa, e ci si man-
tenga, invece, nell’erronea posizione diagnostica
iniziale; ciò, sia nelle situazioni in cui la neces-
sità della diagnosi differenziale è già in atto, sia
laddove è prospettabile che vi si debba ricorrere
nell’immediato futuro a seguito di una prevedibi-
le modificazione del quadro o della significatività
del perdurare della situazione già esistente”.
Ancor più eloquente appare, altresì, il passaggio
motivazionale della sentenza resa dalla Sezione
IV Penale del Supremo Collegio n. 13127/2016,
che merita di essere di seguito ritrascritto:
“…Va,
in ogni caso, rilevato che, a fronte della possi-
bilità di una diagnosi differenziale non ancora
risolta, costituisce obbligo del medico al quale
sia stato sottoposto il caso compiere gli appro-
fondimenti diagnostici necessari per accertare
quale sia l’effettiva patologia che affligge il pa-
ziente e adeguare le terapie in corso a queste
plurime possibilità. L’esclusione di ulteriori ac-
certamenti può, infatti, essere giustificata esclu-
sivamente dalla raggiunta certezza che una di
queste patologie possa essere esclusa ovvero,
nel caso in cui i trattamenti terapeutici siano in-
compatibili, che possa essere sospeso quello
riferito alla patologia che, in base all’apprezza-
mento di tutti gli elementi conosciuti o cono-
scibili, se condotto secondo le regole dell’arte
medica, possa essere ritenuto meno probabile,
sempre che la patologia meno probabile non
abbia caratteristiche di maggiore gravità e pos-
sa, quindi, essere ragionevolmente adottata la
scelta di correre il rischio di non curarne una
che, se esistente, potrebbe però provocare dan-
ni minori rispetto alla mancata cura di quella
più grave. Ma, fino a quando il dubbio diagno-
stico non sia stato risolto e non vi sia alcuna
incompatibilità tra accertamenti diagnostici e
trattamenti medico-chirurgici, il medico che si
trovi di fronte alla possibilità di diagnosi diffe-
renziale non deve accontentarsi del raggiunto
convincimento di aver individuato la patologia
esistente quando non sia in grado, in base alle
conoscenze dell’arte medica da lui esigibili, di
escludere la patologia alternativa, proseguendo
gli accertamenti diagnostici ed i trattamenti ne-
cessari…”.
E
NPAM aiuta i giovani ad avviare un’attività
professionale lanciando un bando che conce-
de 30 milioni di euro in prestito per chi vuole apri-
re uno studio professionale proprio. Il mutuo può
essere chiesto sia per l’acquisto dell’immobile sia
per la ristrutturazione. Medici e Dentisti con meno
di 45 anni potranno stipulare un mutuo al tasso
fisso del 2,5 per cento, mentre per chi ha più di
45 anni il tasso passa al 2,9 per cento.
Il bando destina anche ulteriori 15 milioni di euro
a chi vuole comprare una prima casa, usufruendo
delle stesse condizioni. Informazioni più dettaglia-
te su:
www.enpam.it/mutuiI
n risposta alle richieste di esami diagnostici che
vengono presentate ai Pediatri e ai Medici di
Medicina Generale da parte di genitori contrari
alle vaccinazioni, la Federazione ha emanato un
comunicato in cui dichiara che, allo stato attuale
delle conoscenze, la richiesta di esami di labora-
torio, ovvero di altri accertamenti diagnostici da
eseguire di routine prima della vaccinazione, non
ha alcuna giustificazione tecnico-scientifica. Per-
ché siano individuate situazioni di rischio reali è
sufficiente che il Pediatra/Medico curante svolga
le proprie valutazioni sulla base della documenta-
zione medica del minore.
ENPAM: online i nuovi
mutui ambulatorio e casa
Test pre-vaccinali:
nessuna
giustificazione tecnico-scientifica