GENOVA MEDICA/
NOVEMBRE 2017
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Medicina e previdenza -
INSERTO SPECIALE
Cumulo contributivo
dei periodi non coincidenti
Totalizzazione, ricongiunzione e cumulo a confronto
La
totalizzazione
permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali (compresa la Gestione
Separata INPS) di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensio-
ne. La totalizzazione non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato, né il trasferimento di
contributi da una gestione all’altra. Il trattamento pensionistico è calcolato
pro quota
secondo il sistema
contributivo, salvo per gli Enti previdenziali privatizzati, come l’ENPAM, che applicano le proprie regole di
calcolo qualora l’interessato abbia maturato un diritto autonomo alla pensione nella gestione d’iscrizione.
La
ricongiunzione
è regolata dalla legge n. 29/1979 e, per gli iscritti alle Casse dei professionisti,
dalla legge n. 45/1990 ed è a titolo oneroso. L’Istituto permette di trasferire i contributi versati nelle
diverse gestioni pensionistiche in un unico Ente. Da questa possibilità sono però esclusi i contributi
della Gestione Separata INPS. Il trattamento pensionistico è calcolato in base ai criteri della gestione
dove sono confluiti i contributi.
Il
cumulo
, al pari della totalizzazione, è a titolo gratuito e permette agli iscritti presso due o più gestioni
previdenziali (compresa la Gestione Separata INPS) di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini
del conseguimento di un’unica pensione, senza trasferimento di contributi da una gestione all’altra.
Le gestioni determinano il trattamento
pro quota
in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati,
secondo le proprie regole di calcolo.
Chi sono gli interessati
Sono interessati al cumulo i lavoratori iscritti pres-
so due o più forme di assicurazione obbligatoria
per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori
dipendenti, autonomi, e presso le forme sostitutive
ed esclusive della medesima, gli iscritti alla gestio-
N
umerosi iscritti hanno chiesto alla Fon-
dazione chiarimenti in ordine al cumulo
dei periodi assicurativi anche a segui-
to dell’emanazione, da parte dell’lNPS,
delle Circolari applicative n. 60 del 16/03/2017 e
n. 140 deI12/10/2017. In particolare, l’INPS nella
Circolare n. 140/2017 ha fornito, con il nulla osta
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
novità interpretative in materia di cumulo gratuito
dei periodi assicurativi, in presenza di periodi di
contribuzione anche presso gli Enti di previdenza
privati. Riteniamo, pertanto, utile riepilogare il qua-
dro generale dell’Istituto in parola, integrandolo
con gli aspetti più significativi del contenuto della
ne separata INPS, nonché gli iscritti agli Enti di
previdenza privatizzati e privati, di cui al Decreto
Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto
Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
L’accesso al cumulo è consentito ai richiedenti che
non siano già titolari di trattamento pensionistico
Circolare n. 140/2017 che si è soffermata su al-
cuni profili applicativi.
La legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre
2016, n. 232) ha esteso agli iscritti alle Casse dei
professionisti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la
facoltà di avvalersi del cumulo gratuito dei periodi
assicurativi, introdotto dalla legge 228/2012 (art.
1 comma 239 e ss.).
AI pari della totalizzazione, l’Istituto permette agli
iscritti presso due o più gestioni previdenziali di
cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del
conseguimento di un’unica pensione, differen-
ziandosi per i requisiti di accesso e per il metodo
di calcolo della prestazione. Con il cumulo, infatti,
le gestioni determinano il trattamento
pro quota
secondo le proprie regole di calcolo e non con il
sistema contributivo.