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GENOVA MEDICA/

NOVEMBRE 2017

15

Medicina e previdenza -

INSERTO SPECIALE

Cumulo contributivo

dei periodi non coincidenti

Totalizzazione, ricongiunzione e cumulo a confronto

La

totalizzazione

permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali (compresa la Gestione

Separata INPS) di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensio-

ne. La totalizzazione non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato, né il trasferimento di

contributi da una gestione all’altra. Il trattamento pensionistico è calcolato

pro quota

secondo il sistema

contributivo, salvo per gli Enti previdenziali privatizzati, come l’ENPAM, che applicano le proprie regole di

calcolo qualora l’interessato abbia maturato un diritto autonomo alla pensione nella gestione d’iscrizione.

La

ricongiunzione

è regolata dalla legge n. 29/1979 e, per gli iscritti alle Casse dei professionisti,

dalla legge n. 45/1990 ed è a titolo oneroso. L’Istituto permette di trasferire i contributi versati nelle

diverse gestioni pensionistiche in un unico Ente. Da questa possibilità sono però esclusi i contributi

della Gestione Separata INPS. Il trattamento pensionistico è calcolato in base ai criteri della gestione

dove sono confluiti i contributi.

Il

cumulo

, al pari della totalizzazione, è a titolo gratuito e permette agli iscritti presso due o più gestioni

previdenziali (compresa la Gestione Separata INPS) di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini

del conseguimento di un’unica pensione, senza trasferimento di contributi da una gestione all’altra.

Le gestioni determinano il trattamento

pro quota

in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati,

secondo le proprie regole di calcolo.

Chi sono gli interessati

Sono interessati al cumulo i lavoratori iscritti pres-

so due o più forme di assicurazione obbligatoria

per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori

dipendenti, autonomi, e presso le forme sostitutive

ed esclusive della medesima, gli iscritti alla gestio-

N

umerosi iscritti hanno chiesto alla Fon-

dazione chiarimenti in ordine al cumulo

dei periodi assicurativi anche a segui-

to dell’emanazione, da parte dell’lNPS,

delle Circolari applicative n. 60 del 16/03/2017 e

n. 140 deI12/10/2017. In particolare, l’INPS nella

Circolare n. 140/2017 ha fornito, con il nulla osta

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

novità interpretative in materia di cumulo gratuito

dei periodi assicurativi, in presenza di periodi di

contribuzione anche presso gli Enti di previdenza

privati. Riteniamo, pertanto, utile riepilogare il qua-

dro generale dell’Istituto in parola, integrandolo

con gli aspetti più significativi del contenuto della

ne separata INPS, nonché gli iscritti agli Enti di

previdenza privatizzati e privati, di cui al Decreto

Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto

Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

L’accesso al cumulo è consentito ai richiedenti che

non siano già titolari di trattamento pensionistico

Circolare n. 140/2017 che si è soffermata su al-

cuni profili applicativi.

La legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre

2016, n. 232) ha esteso agli iscritti alle Casse dei

professionisti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la

facoltà di avvalersi del cumulo gratuito dei periodi

assicurativi, introdotto dalla legge 228/2012 (art.

1 comma 239 e ss.).

AI pari della totalizzazione, l’Istituto permette agli

iscritti presso due o più gestioni previdenziali di

cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del

conseguimento di un’unica pensione, differen-

ziandosi per i requisiti di accesso e per il metodo

di calcolo della prestazione. Con il cumulo, infatti,

le gestioni determinano il trattamento

pro quota

secondo le proprie regole di calcolo e non con il

sistema contributivo.