GENOVA MEDICA/
NOVEMBRE 2017
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Medicina e previdenza -
INSERTO SPECIALE
presso una delle gestioni considerate, ferme re-
stando le vigenti disposizioni in materia di totaliz-
zazione (d.lgs. n. 42/2006) e di ricongiunzione re-
golata dalla legge n. 29/1979. Dal 2017 il cumulo
è ammesso anche qualora gli interessati abbiano
perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento
pensionistico in uno degli Enti interessati.
I trattamenti pensionistici
I trattamenti erogati in regime di cumulo sono: la
pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e la
pensione indiretta ai superstiti.
Il calcolo della pensione
Il cumulo deve interessare tutti e per intero i perio-
di contributivi accreditati presso le diverse gestio-
ni o Enti. Le gestioni determinano il trattamento
pro quota
in rapporto ai rispettivi periodi di iscri-
zione maturati, secondo le regole di calcolo pre-
viste dal proprio ordinamento e sulla base delle
rispettive retribuzioni di riferimento. L’ENPAM, di
conseguenza, determinerà la quota di competenza
secondo il calcolo specifico delle gestioni in cui il
Medico e/o l’Odontoiatra risulti iscritto.
Con specifico riferimento alla quota di pensione di
competenza dell’lNPS, la Circolare n. 140/2017
precisa che
“per la determinazione dell’anziani-
tà contributiva rilevante ai fini dell’applicazione
del sistema di calcolo della pensione [...] ai fini
della determinazione dell’anzianità contributiva
posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere
presa in considerazione la sola contribuzione
maturata dall’interessato presso l’assicurazio-
ne generale obbligatoria, le forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonché la gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non
siano sovrapposti temporalmente”
. Sembrereb-
be quindi che, ai fini del computo dei 18 anni ne-
cessari per il diritto al calcolo della pensione se-
condo il sistema retributivo, non rilevino i periodi
di contribuzione maturati presso le Casse Private.
Il pagamento della pensione
L’importo pensionistico complessivo è sempre
corrisposto daIl’INPS, anche nei casi in cui l’Istitu-
to non è interessato al pagamento di alcuna quota
di pensione. L’onere dei trattamenti in regime di
cumulo rimane comunque a carico delle singole
gestioni interessate, ciascuna in relazione alla pro-
pria quota. È bene ricordare, peraltro, che non si
potrà procedere al pagamento delle pensioni sino
a quando non sarà stipulata fra INPS ed ENPAM
la necessaria convenzione attuativa, prevista dalla
normativa in materia, e sino a quando gli operatori
della Fondazione non avranno accesso alla piatta-
forma informatica dedicata, che deve essere mes-
sa a disposizione daIl’INPS.
Si segnala inoltre che, nelle more dell’attivazione di
tale procedura, il Servizio competente deIl’ENPAM,
al fine di porre in essere ogni atto utile a garantire
la pronta liquidazione dei trattamenti previdenziali
in cumulo richiesti dai propri iscritti, trasmette pe-
riodicamente aIl’INPS, a mezzo posta elettronica
certificata, le relative domande ricevute con l’in-
dicazione, per ciascun professionista, dei periodi
contributivi maturati presso l’ENPAM.
I REQUISITI PER ACCEDERE
ALLA PENSIONE E LA DECORRENZA
Pensione di vecchiaia
Secondo il tenore letterale della norma (art. 1,
comma 241, legge 228/2012), il trattamento
pensionistico di vecchiaia si ottiene a condizione
di possedere i requisiti anagrafici e contributivi
previsti dalla Legge Fornero e, comunque, in pre-
senza dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai
rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse
gestioni presso cui sono stati versati i contributi.
II parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e riportato nella Circolare INPS
n. 140/2017 ha specificato che:
“La pensione
di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordi-
namenti coinvolti e della loro autonomia regola-
mentare può configurarsi come una fattispecie a
formazione progressiva, in forza della quale rile-
vano più momenti o fasi interconnesse. Di con-