GENOVA MEDICA/
NOVEMBRE 2017
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Medicina e previdenza -
INSERTO SPECIALE
seguenza, ai fini del diritto alla pensione di vec-
chiaia in cumulo, è necessario che sussistano i
requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo
24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i
periodi assicurativi accreditati presso le gestioni
di cui al comma 239. Ai fini della misura, la liqui-
dazione del trattamento pro quota in rapporto ai
rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo
le regole di calcolo previste da ciascun ordina-
mento e sulla base delle rispettive retribuzioni
di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei
rispettivi requisiti anagrafici e contributivi”.
Quanto appena esposto, per il professionista che
acceda al cumulo avendo maturato periodi contribu-
tivi presso l’INPS e presso l’ENPAM, comporta che:
l
la quota di pensione a carico dell’lNPS viene
immediatamente erogata al ricorrere dei requisiti
di età e di contribuzione previsti dalla Legge For-
nero (cfr. Tabella A allegata), utilizzando, per l’ac-
certamento del requisito contributivo, tutti i periodi
assicurativi accreditati presso le gestioni coinvolte
(compreso quindi l’ENPAM);
l
la quota di pensione di pertinenza delle gestioni
ENPAM sarà, invece, liquidata successivamente al
raggiungimento dell’età
pro tempore
richiesta dal-
la normativa regolamentare della Fondazione, fer-
mo restando che, per gli iscritti al Fondo Speciale,
è necessaria anche la cessazione del rapporto
convenzionale. La norma, infatti, per il trattamento
di pensione di vecchiaia, richiede espressamente
la presenza ‘’[...]
degli ulteriori requisiti, diversi da-
quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla
gestione previdenziale alla quale il lavoratore o
la lavoratrice risulta da ultimo iscritto
”(art. 1, com-
ma 241, legge 228/2012).
Si consideri il caso di un professionista nato nel marzo del 1951, iscritto alla “Quota A” nel 1978, che
abbia lavorato come dipendente ospedaliero dal 1982 al 1997, accantonando la propria contribuzione
presso l’INPS ex gestione INPDAP. Successivamente, chiuso il rapporto di lavoro dipendente, inizia
ad esercitare la libera professione contribuendo, a partire dal 1998, alla “Quota B” del Fondo di Pre-
videnza Generale. Il professionista avrà diritto ad una pensione di vecchiaia in cumulo che decorrerà
progressivamente: la quota INPS (ex INPDAP) sarà percepibile a partire da novembre del 2017 (età
prevista per l’INPS ex INPDAP pari a 66 anni e 7 mesi e oltre 20 anni di contribuzione complessiva
ex INPDAP + ENPAM). Tale acconto di pensione sarà incrementato a partire dal 2019 al compimento
di 68 anni attraverso la liquidazione dell’ulteriore quota a carico dell’ENPAM, erogata sempre da INPS
sotto forma di unico assegno pensionistico.
Il requisito contributivo:
informazioni utili
l
Per individuare l’esatta decorrenza della con-
tribuzione versata presso la “Quota A”, si ricor-
da che il previgente Regolamento del Fondo
di Previdenza Generale stabiliva, fino all’an-
no1990, che gli iscritti erano tenuti al versa-
mento dei relativi contributi previdenziali a parti-
re dal mese di gennaio successivo all’iscrizione
all’albo professionale. Le successive modifiche
regolamentari hanno fissato dall’anno 1991 la
decorrenza dell’obbligo contributivo al mese
successivo a quello di iscrizione all’Albo.
l
Circa 102mila medici, titolari di una posizio-
ne contributiva presso la gestione dipendenti
pubblici deIl’INPS, possono accedere, trami-
te la loro area riservata presente sul portale
www.enpam.it.all’Estratto Conto Integrato del
Casellario Lavoratori Attivi (ECI). Tale estratto
conto contiene, in ordine temporale, tutti i pe-
riodi previdenziali riconosciuti dagli enti e dalle
gestioni presso cui nel corso della vita lavorati-
va si è stati iscritti.