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GENOVA MEDICA/

NOVEMBRE 2017

17

Medicina e previdenza -

INSERTO SPECIALE

seguenza, ai fini del diritto alla pensione di vec-

chiaia in cumulo, è necessario che sussistano i

requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo

24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i

periodi assicurativi accreditati presso le gestioni

di cui al comma 239. Ai fini della misura, la liqui-

dazione del trattamento pro quota in rapporto ai

rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo

le regole di calcolo previste da ciascun ordina-

mento e sulla base delle rispettive retribuzioni

di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei

rispettivi requisiti anagrafici e contributivi”.

Quanto appena esposto, per il professionista che

acceda al cumulo avendo maturato periodi contribu-

tivi presso l’INPS e presso l’ENPAM, comporta che:

l

la quota di pensione a carico dell’lNPS viene

immediatamente erogata al ricorrere dei requisiti

di età e di contribuzione previsti dalla Legge For-

nero (cfr. Tabella A allegata), utilizzando, per l’ac-

certamento del requisito contributivo, tutti i periodi

assicurativi accreditati presso le gestioni coinvolte

(compreso quindi l’ENPAM);

l

la quota di pensione di pertinenza delle gestioni

ENPAM sarà, invece, liquidata successivamente al

raggiungimento dell’età

pro tempore

richiesta dal-

la normativa regolamentare della Fondazione, fer-

mo restando che, per gli iscritti al Fondo Speciale,

è necessaria anche la cessazione del rapporto

convenzionale. La norma, infatti, per il trattamento

di pensione di vecchiaia, richiede espressamente

la presenza ‘’[...]

degli ulteriori requisiti, diversi da-

quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla

gestione previdenziale alla quale il lavoratore o

la lavoratrice risulta da ultimo iscritto

”(art. 1, com-

ma 241, legge 228/2012).

Si consideri il caso di un professionista nato nel marzo del 1951, iscritto alla “Quota A” nel 1978, che

abbia lavorato come dipendente ospedaliero dal 1982 al 1997, accantonando la propria contribuzione

presso l’INPS ex gestione INPDAP. Successivamente, chiuso il rapporto di lavoro dipendente, inizia

ad esercitare la libera professione contribuendo, a partire dal 1998, alla “Quota B” del Fondo di Pre-

videnza Generale. Il professionista avrà diritto ad una pensione di vecchiaia in cumulo che decorrerà

progressivamente: la quota INPS (ex INPDAP) sarà percepibile a partire da novembre del 2017 (età

prevista per l’INPS ex INPDAP pari a 66 anni e 7 mesi e oltre 20 anni di contribuzione complessiva

ex INPDAP + ENPAM). Tale acconto di pensione sarà incrementato a partire dal 2019 al compimento

di 68 anni attraverso la liquidazione dell’ulteriore quota a carico dell’ENPAM, erogata sempre da INPS

sotto forma di unico assegno pensionistico.

Il requisito contributivo:

informazioni utili

l

Per individuare l’esatta decorrenza della con-

tribuzione versata presso la “Quota A”, si ricor-

da che il previgente Regolamento del Fondo

di Previdenza Generale stabiliva, fino all’an-

no1990, che gli iscritti erano tenuti al versa-

mento dei relativi contributi previdenziali a parti-

re dal mese di gennaio successivo all’iscrizione

all’albo professionale. Le successive modifiche

regolamentari hanno fissato dall’anno 1991 la

decorrenza dell’obbligo contributivo al mese

successivo a quello di iscrizione all’Albo.

l

Circa 102mila medici, titolari di una posizio-

ne contributiva presso la gestione dipendenti

pubblici deIl’INPS, possono accedere, trami-

te la loro area riservata presente sul portale

www.enpam.it.

all’Estratto Conto Integrato del

Casellario Lavoratori Attivi (ECI). Tale estratto

conto contiene, in ordine temporale, tutti i pe-

riodi previdenziali riconosciuti dagli enti e dalle

gestioni presso cui nel corso della vita lavorati-

va si è stati iscritti.