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GENOVA MEDICA/

NOVEMBRE 2017

18

Medicina e previdenza -

INSERTO SPECIALE

Il predetto trattamento pensionistico, ferma re-

stando la cessazione del rapporto professionale

per l’iscritto al Fondo Speciale, decorre dal primo

giorno del mese successivo a quello di presen-

tazione della domanda di pensione in cumulo e

comunque non prima del febbraio 2017.

Pensione di inabilità

Il diritto al trattamento è conseguito in base ai re-

quisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti

nella forma pensionistica nella quale si è iscritti al

verificarsi dell’evento (stato invalidante), secondo

quanto stabilito dalle disposizioni in materia di to-

talizzazione dei periodi assicurativi (art. 2, comma

2, D.lgs. 42/2006).

L’iscritto alle gestioni ENPAM, per ottenere la

pensione di inabilità, deve essere stato riconosciu-

to inabile in modo assoluto e permanente all’eser-

cizio della professione medica/odontoiatrica dalla

Commissione Medica dell’Ordine provinciale al

quale appartiene.

Il trattamento di inabilità decorre dal primo gior-

no del mese successivo a quello di presentazione

della domanda di pensione in regime di cumulo

o dal mese successivo a quello di cessazione

dell’attività lavorativa professionale, se posteriore.

Pensione indiretta ai superstiti

La pensione indiretta ai superstiti, in base alle pre-

visioni in materia di totalizzazione dei periodi assi-

curativi (comma 2, articolo 2, del D.lgs. 42/2006),

si consegue in base ai requisiti di assicurazione e

Si pensi al caso di una professionista, laureata nel 1981 e iscritta alla “Quota A” a decorrere dal

gennaio 1982, che abbia lavorato come dipendente ospedaliera dal 1982 al 1991, accantonando

la propria contribuzione presso l’INPS ex gestione INPDAP. Successivamente, chiuso il rapporto di

lavoro dipendente, dal 1992 inizia a svolgere attività di Medico di Medicina Generale, versando i re-

lativi contributi presso la relativa gestione del Fondo Speciale ENPAM, dove perfeziona il riscatto dei

6 anni del corso legale di laurea. L’iscritta, avvalendosi del riscatto, maturerà il requisito contributivo

dei 41 anni e 10 mesi richiesto per la pensione anticipata in cumulo dalla Legge Fornero nell’ottobre

2018: potrà pertanto fruire delle relative prestazioni, previa cessazione dell’attività professionale, già

a decorrere dal novembre dello stesso anno. La professionista, infatti, dispone dal 2011 dell’ulteriore

requisito dei 30 anni di anzianità di laurea, previsto dall’ordinamento deIl’ENPAM.

La decorrenza della pensione di vecchiaia in cu-

mulo, che non può essere comunque anteriore al

primo febbraio 2017, è fissata al primo giorno del

mese successivo a quello di maturazione dei re-

quisiti anagrafici e contributivi o della cessazione

dell’attività se posteriore. In alternativa, su richie-

sta dell’iscritto, la decorrenza può essere postici-

pata al mese successivo alla presentazione della

domanda, sempreché la cessazione dell’attività sia

antecedente.

Pensione anticipata

Il trattamento pensionistico anticipato, secondo la

legge n. 228/2012 come modificata dalla Leg-

ge di Stabilità 2017, si ottiene, per tutti gli Enti

previdenziali interessati (compreso l’ENPAM), in

presenza dei soli requisiti contributivi previsti dalla

Legge Fornero, indicati nell’allegata Tabella B.

Nella Circolare n. 140/2017, è stato specificato

che

“per il conseguimento della pensione antici-

pata in cumulo devono peraltro sussistere gli ul-

teriori requisiti eventualmente previsti dai singoli

ordinamenti delle forme assicurative interessate

al cumulo

”. Tale indicazione implica che i profes-

sionisti iscritti al Fondo Speciale che vogliano ac-

cedere alla pensione anticipata in cumulo, dovran-

no sia aver cessato l’attività convenzionale sia aver

maturato un’anzianità di laurea di almeno 30 anni.

Tale ultimo requisito dovrà essere soddisfatto an-

che dagli iscritti alla gestione “Quota B” del Fondo

di Previdenza Generale.