GENOVA MEDICA/
NOVEMBRE 2017
20
Medicina e previdenza -
INSERTO SPECIALE
Tabella A
Tabella B
ANNO 2017
PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO*
QUOTA INPS
(1)
donne dipendenti settore privato:
65 anni e 7 mesi
donne autonome e gestione
separata: 66 anni e 1 mese
uomini dipendenti, autonomi e
gestione separata e donne
dipendenti pubbliche: 66 anni e 7 mesi
20 anni
cessazione del rapporto di lavoro
dipendente
QUOTA ENPAM
67 anni e 6 mesi
Requisito anagrafico
20 anni
Requisito contributivo
cessazione del rapporto di
lavoro (dipendenza, convenzione
e accreditamento al SSN)
Altri requisiti
finestra = 18 mesi
età all’apertura finestra:
67 anni e 1 mese
65 anni e 7 mesi
20 anni
TOTALIZZAZIONE
ANNO 2018
PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO*
QUOTA INPS
(1)
66 anni e 7 mesi
20 anni
cessazione del rapporto di lavoro
dipendente
QUOTA ENPAM
68 anni
20 anni
Requisito anagrafico
Requisito contributivo
cessazione del rapporto di
lavoro (dipendenza, convenzione
e accreditamento al SSN
Altri requisiti
finestra = 18 mesi
età all’apertura finestra:
67 anni e 1 mese
65 anni e 7 mesi
20 anni
TOTALIZZAZIONE
ANNO 2017
PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO*
(1)
uomini: 42 anni e 10 mesi
donne: 41 anni e 10 mesi
l
30 anni di laurea
l
cessazione rapporto di lavoro (dipendenza,
convenzione e accreditamento al SSN)
40 anni e 7 mesi
nessuno
nessuno
Requisito anagrafico
Requisito contributivo
finestra = 21 mesi
anzianità contributiva all’apertura finestra
42 anni e 4 mesi
Altri requisiti
TOTALIZZAZIONE
ANNO 2018
PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO*
(1)
nessuno
uomini: 42 anni e 10 mesi
donne: 41 anni e 10 mesi
l
30 anni di laurea
l
cessazione rapporto di lavoro (dipendenza,
convenzione e accreditamento al SSN)
40 anni e 7 mesi
nessuno
Requisito anagrafico
Requisito contributivo
finestra = 21 mesi
anzianità contributiva all’apertura finestra
42 anni e 4 mesi
Altri requisiti
TOTALIZZAZIONE
* I requisiti riportati nel presente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n, 18, art. 12)
* I requisiti riportati nel presente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n, 18, art. 12)
(1)
Per i lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal I” gennaio 1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito
con i requisiti anagrafici e contributivi riportati in tabella a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’as-
segno sociale annualmente rivalutato (art. 3 comma 6 L. 335/1995). Si prescinde dal requisito dell’importo minimo se in possesso
di un’età anagrafica pari a 70 anni e 7 mesi di un’anzianità contributiva minima di 5 anni.
(1)
Per la pensione anticipata in cumulo, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 239, della L. 228/2012, così come modificato
dalla Legge di Bilancio 2017, si applicano i requisiti previsti dalla Legge Fornero (art. 24, comma 10, D.L. 201/2011).