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GENOVA MEDICA/

NOVEMBRE 2017

19

Medicina e previdenza -

INSERTO SPECIALE

fino a concorrenza della misura del trattamento

minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,

fatta eccezione per quei trattamenti in cumulo le

cui quote siano tutte calcolate secondo il sistema

di calcolo contributivo.

Il beneficio viene riconosciuto con riferimento al

trattamento unico complessivamente conside-

rato. Ciò comporta che la sussistenza del diritto

all’integrazione al minimo, nel caso di pensione

di vecchiaia in cumulo, potrà essere accerta-

ta solo al momento in cui l’assicurato inizierà a

percepire tutte le quote maturate presso le varie

gestioni coinvolte, tenendo conto del loro impor-

to complessivo. Analogo principio dell’unicità del

trattamento in cumulo trova applicazione nel caso

degli ulteriori istituti giuridici accessori alla pen-

sione presi in esame dalla Circolare n. 140/2017

quali, ad esempio, la cosiddetta “quattordicesima”,

sempre che gli stessi siano previsti da una delle

gestioni a carico delle quali sono erogate le quote

di pensione in cumulo.

Norme transitorie per chi ha presentato

domanda di ricongiunzione/totalizzazione

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibi-

lità, per i soggetti che hanno presentato domanda

di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n.

29/1979, di rinunciare alla stessa a condizione

che non abbia dato titolo al trattamento pensioni-

stico o che non sia awenuto l’integrale pagamen-

to dell’onere. La richiesta dovrà essere pre-

sentata entro il 2017. La formulazione della

norma esclude dalla possibilità di recesso

i liberi professionisti che hanno presentato

domanda di ricongiunzione ai sensi della

legge n.45/1990.

È possibile rinunciare anche alla

pensione in totalizzazione, qualo-

ra la relativa domanda sia stata

presentata prima del 1° gennaio

2017 ed il procedimento ammini-

strativo di riconoscimento non sia

ancora concluso.

di contribuzione richiesti nella forma pensionistica

nella quale il

dante causa

era iscritto al momento

del decesso. Per il perfezionamento dei requisiti per

l’accesso al cumulo rileva la sommatoria dei periodi

assicurativi e contributivi risultanti presso le singole

gestioni. La pensione decorre dal primo giorno del

mese successivo a quello del decesso dell’iscritto.

La titolarità di una pensione diretta da parte del fa-

miliare superstite non è causa ostativa al riconosci-

mento della pensione indiretta in regime di cumulo.

A chi si presenta la domanda

La domanda, nella quale devono essere indicati

tutti gli Enti presso i quali il professionista ha con-

tribuito, deve essere presentata dall’assicurato,

o dal familiare superstite, all’Ente previdenziale

presso il quale è iscritto o è stato iscritto, in caso

di pregressa cessazione dell’attività lavorativa.

Tale Ente sarà competente per l’istruttoria della

relativa pratica. Nel caso in cui il soggetto inte-

ressato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più

forme assicurative ha facoltà di scegliere quella

alla quale inoltrare la domanda; tuttavia, qualora

si tratti di iscritti anche ad una gestione dell’lNPS,

si ricorda che tale Istituto sarà l’Ente gestore della

relativa procedura informatica, nonché l’erogatore

materiale delle pensioni in cumulo.

Nel caso di pensione di vecchiaia, il Medico e

l’Odontoiatra, una volta conseguiti i requisiti per

la sola quota INPS, dovranno presentare la do-

manda di prestazioni in cumulo al medesimo

Istituto, che avrà cura di inoltrarla all’EN-

PAM per la relativa istruttoria. La domanda

di pensione in cumulo per inabilità assoluta

e permanente deve essere presentata

esclusivamente tramite l’Ordine dei

Medici a cui il Medico o l’Odontoia-

tra è iscritto e presso il quale dovrà

essere sottoposto a visita.

Istituti accessori

I trattamenti di pensione in regime

di cumulo, in presenza dei requisiti

reddituali prescritti, sono integrati