GENOVA MEDICA/
NOVEMBRE 2017
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Medicina e previdenza -
INSERTO SPECIALE
fino a concorrenza della misura del trattamento
minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
fatta eccezione per quei trattamenti in cumulo le
cui quote siano tutte calcolate secondo il sistema
di calcolo contributivo.
Il beneficio viene riconosciuto con riferimento al
trattamento unico complessivamente conside-
rato. Ciò comporta che la sussistenza del diritto
all’integrazione al minimo, nel caso di pensione
di vecchiaia in cumulo, potrà essere accerta-
ta solo al momento in cui l’assicurato inizierà a
percepire tutte le quote maturate presso le varie
gestioni coinvolte, tenendo conto del loro impor-
to complessivo. Analogo principio dell’unicità del
trattamento in cumulo trova applicazione nel caso
degli ulteriori istituti giuridici accessori alla pen-
sione presi in esame dalla Circolare n. 140/2017
quali, ad esempio, la cosiddetta “quattordicesima”,
sempre che gli stessi siano previsti da una delle
gestioni a carico delle quali sono erogate le quote
di pensione in cumulo.
Norme transitorie per chi ha presentato
domanda di ricongiunzione/totalizzazione
La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibi-
lità, per i soggetti che hanno presentato domanda
di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n.
29/1979, di rinunciare alla stessa a condizione
che non abbia dato titolo al trattamento pensioni-
stico o che non sia awenuto l’integrale pagamen-
to dell’onere. La richiesta dovrà essere pre-
sentata entro il 2017. La formulazione della
norma esclude dalla possibilità di recesso
i liberi professionisti che hanno presentato
domanda di ricongiunzione ai sensi della
legge n.45/1990.
È possibile rinunciare anche alla
pensione in totalizzazione, qualo-
ra la relativa domanda sia stata
presentata prima del 1° gennaio
2017 ed il procedimento ammini-
strativo di riconoscimento non sia
ancora concluso.
di contribuzione richiesti nella forma pensionistica
nella quale il
dante causa
era iscritto al momento
del decesso. Per il perfezionamento dei requisiti per
l’accesso al cumulo rileva la sommatoria dei periodi
assicurativi e contributivi risultanti presso le singole
gestioni. La pensione decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello del decesso dell’iscritto.
La titolarità di una pensione diretta da parte del fa-
miliare superstite non è causa ostativa al riconosci-
mento della pensione indiretta in regime di cumulo.
A chi si presenta la domanda
La domanda, nella quale devono essere indicati
tutti gli Enti presso i quali il professionista ha con-
tribuito, deve essere presentata dall’assicurato,
o dal familiare superstite, all’Ente previdenziale
presso il quale è iscritto o è stato iscritto, in caso
di pregressa cessazione dell’attività lavorativa.
Tale Ente sarà competente per l’istruttoria della
relativa pratica. Nel caso in cui il soggetto inte-
ressato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più
forme assicurative ha facoltà di scegliere quella
alla quale inoltrare la domanda; tuttavia, qualora
si tratti di iscritti anche ad una gestione dell’lNPS,
si ricorda che tale Istituto sarà l’Ente gestore della
relativa procedura informatica, nonché l’erogatore
materiale delle pensioni in cumulo.
Nel caso di pensione di vecchiaia, il Medico e
l’Odontoiatra, una volta conseguiti i requisiti per
la sola quota INPS, dovranno presentare la do-
manda di prestazioni in cumulo al medesimo
Istituto, che avrà cura di inoltrarla all’EN-
PAM per la relativa istruttoria. La domanda
di pensione in cumulo per inabilità assoluta
e permanente deve essere presentata
esclusivamente tramite l’Ordine dei
Medici a cui il Medico o l’Odontoia-
tra è iscritto e presso il quale dovrà
essere sottoposto a visita.
Istituti accessori
I trattamenti di pensione in regime
di cumulo, in presenza dei requisiti
reddituali prescritti, sono integrati