GENOVA MEDICA/
OTTOBRE 2017
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Note di diritto sanitario
Consenso informato e
risarcimento del danno
Avv. Alessandro Lanata
U
na recente sentenza del Tribunale Civile di
Milano, la n. 4690/2017, mi stimola a trat-
tare una tematica nota, ma sempre attuale
ed in continua evoluzione ovvero i profili risarcitori
legati alla non corretta acquisizione del consenso
informato. Ed invero, personalmente continuo a
riscontrare il promuovimento di azioni giudiziali di
risarcimento fondate, non soltanto su una
malprac-
tice
medica ma, altresì, sulla violazione dell’obbligo
della raccolta del consenso informato. Ciò, nono-
stante l’informazione verbale data al paziente sia
accompagnata dalla sottoscrizione di moduli di
consenso elaborati dalle società scientifiche e cor-
relati alle specifiche patologie da trattare.
Ebbene, in linea di massima v’è da prendere atto
che nessun modello di consenso informato scritto
può dare al medico un’assoluta garanzia di tutela,
soprattutto in quei casi clinici che possono presen-
tare delle variabili e delle complicanze difficilmente
prevedibili.
Sul punto, a fronte di un orientamento giurispru-
denziale ormai consolidato secondo cui il consenso
informato deve basarsi su informazioni dettaglia-
te, chiare ed idonee a fornire al paziente la piena
conoscenza della natura, portata ed estensione
dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi,
di eventuali alternative terapeutiche, dei risultati
conseguibili e delle possibili conseguenze negati-
ve, valga citare un eloquente passaggio motivazio-
nale della sentenza resa dalla Cassazione Civile n.
27751 dell’11/12/2013:
“non è consentito rimet-
tere all’apprezzamento del sanitario, in forza di un
mero calcolo statistico, la valutazione se rendere
il paziente edotto o meno dei rischi, anche ridotti,
che possano incidere sulle sue condizioni fisiche
o, addirittura, sul bene supremo della vita. Infatti,
deve essere riservata al paziente, unico titolare
del bene che è oggetto di pericolo per effetto del
trattamento operatorio, ogni valutazione compa-
rativa del bilancio rischi-vantaggi, specialmente
quando il male da estirpare non sia particolar-
mente grave, l’intervento operatorio non sia parti-
colarmente urgente, ed i rischi connessi ad esso
siano presenti anche se statisticamente eccezio-
nali e di scarso rilievo”.
Tuttavia, neppure una soluzione draconiana potreb-
be rivelarsi adeguata, tenuto in conto che la sot-
toscrizione di un documento, ove sono illustrate in
modo circostanziato ed articolato tutte le possibili
complicanze previste dalla lettura medica, farebbe
paradossalmente presumere che il paziente non ne
abbia affatto compreso i contenuti.
Venendo agli aspetti strettamente processuali,
valga osservare che, laddove il paziente alleghi a
sostegno delle sue domande risarcitorie la manca-
ta od imperfetta raccolta del suo previo consenso
all’atto terapeutico, è il medico ad essere onerato
della prova di aver adempiuto a tale obbligo. Prova
che può essere data o mediante testimoni qualifica-
ti, ammissibili a meno che non abbiano un qualche
interesse nella causa, oppure mediante l’esibizione
del modulo di consenso sottoscritto dal paziente.
Le osservazioni che precedono, è bene evidenziar-
lo, riguardano i casi in cui il medico abbia diretta-
mente assunto un’obbligazione contrattuale con il
paziente, posto che l’art. 7 della nota Legge Gelli
(24/2017) colloca nella sfera della responsabilità
extracontrattuale l’attività svolta dal medico pres-
so una struttura sanitaria o sociosanitaria pubbli-
ca o privata oppure in regime di libera professio-
ne intramuraria o, ancora, nell’ambito di attività di
sperimentazione e di ricerca clinica o, da ultimo, in
regime di convenzione con il Servizio sanitario na-
zionale nonché attraverso la telemedicina.
In buona sostanza, se ricorre l’ipotesi di respon-
sabilità extracontrattuale, è il paziente e non già il
medico a dover dare la prova dell’assenza o dell’im-