GENOVA MEDICA/
OTTOBRE 2017
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Note di diritto sanitario
perfetta raccolta del consenso informato.
Detto questo, valga precisare che la giurisprudenza
pone l’acquisizione del consenso informato come
una prestazione diversa rispetto a quella avente ad
oggetto l’atto terapeutico, così assumendo una sua
autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsa-
bilità risarcitoria del medico.
In siffatta prospettiva, con la sentenza n. 12205
del 12/06/2015 la Suprema Corte è giunta ad af-
fermare che
“va risarcito il danno derivante dalla
mancata o incompleta acquisizione del consenso
informato al trattamento chirurgico anche qualora
l’intervento in concreto praticato sia risultato l’uni-
co possibile, sia stato eseguito correttamente e si
sia rivelato risolutivo della patologia riscontrata”
.
Svolte le suddette considerazioni di carattere ge-
nerale, non resta che procedere alla disamina della
succitata pronuncia del Tribunale di Milano la quale,
accertato l’inadempimento del medico nella raccol-
ta del consenso informato, ha svolto argomenta-
zioni del tutto condivisibili, escludendo automatismi
di sorta nel correlare il risarcimento del danno al
suddetto inadempimento.
Più precisamente, il Tribunale si è così espresso:
“la
risarcibilità del danno da lesione della salute che
si verifichi per le non imprevedibili conseguenze
dell’atto terapeutico necessario e correttamente
eseguito, ma tuttavia effettuato senza la preven-
tiva informazione del paziente, necessariamente
presuppone l’accertamento che il paziente quel
determinato intervento avrebbe rifiutato se fos-
se stato adeguatamente informato, con l’ulterio-
re precisazione che il relativo onere probatorio,
suscettibile di essere soddisfatto anche mediante
presunzioni, grava sul paziente …. è necessario
che chi invoca la lesione del diritto all’autodeter-
minazione (i.e. la violazione del diritto ad espri-
mere un valido consenso su un intervento chirur-
gico poi subito), alleghi in modo specifico (così
fornendo al giudice precisi elementi di fatto noti
dai quali ricavare, in via presuntiva, i fatti ignoti
che si intende provare) che, a causa dell’omes-
sa o incompleta informazione, ha perso (in via
tra loro cumulativa o alternativa) la possibilità di
autodeterminarsi scegliendo, in modo meditato:
se richiedere comunque di procedere immedia-
tamente con taglio cesareo, il luogo ove eseguire
l’intervento chirurgico poi effettuato, i medici dai
quali farsi operare, i tempi dell’intervento nonché
la possibilità di elaborarne la necessità (in tal
modo abituandosi all’idea di essere costretto a
subire un intervento chirurgico). Nel caso di spe-
cie la B. si è limitata a lamentarsi delle carenti e
non sufficienti informazioni ricevute, ma non ha
specificamente allegato il pregiudizio che, a cau-
sa di tale incompleta informazione, avrebbe subi-
to. Pertanto, pur in presenza di un’informazione
sicuramente non adeguata - come risulta dalla
lettura del modulo di consenso informato, del tut-
to generico e non esaustivo -, non può ritenersi
risarcibile alcun danno”.
È
stato aggiornato il cd-rom su
“Il consenso
informato in medicina”
con alcune attualità
in merito alla responsabilità del medico a tutela
dei minori in determinati trattamenti, in partico-
lare nei riguardi dei Testimoni di Geova. Di no-
tevole importanza le interpretazioni attuative in
caso di interventi per decisioni degli Amministra-
tori di sostegno e la condotta medica in tratta-
menti trasfusionali d’urgenza. I Medici potranno
richiederne gratuitamente una copia alla Direzio-
ne Generale dell’ENPAM allo 06 48294 344 o
all’indirizzo e-mail:
direzione@enpam.itIl consenso informato
in medicina