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GENOVA MEDICA/

OTTOBRE 2017

14

Note di diritto sanitario

perfetta raccolta del consenso informato.

Detto questo, valga precisare che la giurisprudenza

pone l’acquisizione del consenso informato come

una prestazione diversa rispetto a quella avente ad

oggetto l’atto terapeutico, così assumendo una sua

autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsa-

bilità risarcitoria del medico.

In siffatta prospettiva, con la sentenza n. 12205

del 12/06/2015 la Suprema Corte è giunta ad af-

fermare che

“va risarcito il danno derivante dalla

mancata o incompleta acquisizione del consenso

informato al trattamento chirurgico anche qualora

l’intervento in concreto praticato sia risultato l’uni-

co possibile, sia stato eseguito correttamente e si

sia rivelato risolutivo della patologia riscontrata”

.

Svolte le suddette considerazioni di carattere ge-

nerale, non resta che procedere alla disamina della

succitata pronuncia del Tribunale di Milano la quale,

accertato l’inadempimento del medico nella raccol-

ta del consenso informato, ha svolto argomenta-

zioni del tutto condivisibili, escludendo automatismi

di sorta nel correlare il risarcimento del danno al

suddetto inadempimento.

Più precisamente, il Tribunale si è così espresso:

“la

risarcibilità del danno da lesione della salute che

si verifichi per le non imprevedibili conseguenze

dell’atto terapeutico necessario e correttamente

eseguito, ma tuttavia effettuato senza la preven-

tiva informazione del paziente, necessariamente

presuppone l’accertamento che il paziente quel

determinato intervento avrebbe rifiutato se fos-

se stato adeguatamente informato, con l’ulterio-

re precisazione che il relativo onere probatorio,

suscettibile di essere soddisfatto anche mediante

presunzioni, grava sul paziente …. è necessario

che chi invoca la lesione del diritto all’autodeter-

minazione (i.e. la violazione del diritto ad espri-

mere un valido consenso su un intervento chirur-

gico poi subito), alleghi in modo specifico (così

fornendo al giudice precisi elementi di fatto noti

dai quali ricavare, in via presuntiva, i fatti ignoti

che si intende provare) che, a causa dell’omes-

sa o incompleta informazione, ha perso (in via

tra loro cumulativa o alternativa) la possibilità di

autodeterminarsi scegliendo, in modo meditato:

se richiedere comunque di procedere immedia-

tamente con taglio cesareo, il luogo ove eseguire

l’intervento chirurgico poi effettuato, i medici dai

quali farsi operare, i tempi dell’intervento nonché

la possibilità di elaborarne la necessità (in tal

modo abituandosi all’idea di essere costretto a

subire un intervento chirurgico). Nel caso di spe-

cie la B. si è limitata a lamentarsi delle carenti e

non sufficienti informazioni ricevute, ma non ha

specificamente allegato il pregiudizio che, a cau-

sa di tale incompleta informazione, avrebbe subi-

to. Pertanto, pur in presenza di un’informazione

sicuramente non adeguata - come risulta dalla

lettura del modulo di consenso informato, del tut-

to generico e non esaustivo -, non può ritenersi

risarcibile alcun danno”.

È

stato aggiornato il cd-rom su

“Il consenso

informato in medicina”

con alcune attualità

in merito alla responsabilità del medico a tutela

dei minori in determinati trattamenti, in partico-

lare nei riguardi dei Testimoni di Geova. Di no-

tevole importanza le interpretazioni attuative in

caso di interventi per decisioni degli Amministra-

tori di sostegno e la condotta medica in tratta-

menti trasfusionali d’urgenza. I Medici potranno

richiederne gratuitamente una copia alla Direzio-

ne Generale dell’ENPAM allo 06 48294 344 o

all’indirizzo e-mail:

direzione@enpam.it

Il consenso informato

in medicina