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GENOVA MEDICA/

OTTOBRE 2017

24

Medicina e fisco

Ravvedimento operoso per

le

comunicazioni dati fatture

e liquidazioni periodiche

Eugenio Piccardi

Studio Associato Giulietti

Ragionieri Commercialisti Genova

L

a comunicazione dei dati delle fatture e delle

liquidazioni periodiche IVA può essere og-

getto di ravvedimento operoso. I soggetti

obbligati all’invio di tali comunicazioni, che le han-

no omesse oppure trasmesse riportando dati erra-

ti, hanno l’opportunità di sanare errori ed omissio-

ni. Si evidenzia che tali adempimenti sono a carico

di contribuenti titolari di partita IVA.

Comunicazione dati fatture

La scadenza per l’invio della comunicazione dei

dati delle fatture del primo semestre 2017 era

originariamente prevista per il 28 settembre ed

è stata poi differita per ben due volte, prima al 5

ottobre e poi al 16 ottobre 2017, a seguito di irre-

golare funzionamento del servizio telematico per

la trasmissione dei dati.

La sanzione per l’omissione o errata trasmissione

della comunicazione è di 2 euro per ogni fattura,

con un limite massimo di 1.000,00 euro. La san-

zione viene ridotta alla metà se la correzione (invio

della comunicazione precedente omessa o della

comunicazione con dati corretti) viene eseguita

entro i quindici giorni dalla scadenza originaria.

Tali irregolarità possono essere sanate applicando

le regole previste per il ravvedimento operoso che

comportano l’applicazione della sanzione ridotta

ad 1/9 dell’importo in caso di versamento entro i

90 giorni, 1/8 dell’importo in caso di versamento

entro l’anno successivo, 1/7 dell’importo in caso

di versamento entro il secondo anno, 1/6 oltre il

secondo anno, 1/5 se il versamento avviene dopo

la contestazione della violazione tramite processo

verbale di constatazione.

Viene riportato a titolo esemplificativo il caso er-

rata comunicazione di 180 fatture. La sanzione è

di 360,00 euro. Se la comunicazione viene inviata

nei quindici giorni la sanzione è ridotta alla metà

180,00 euro. Di seguito vengono esposte tabella

con correzione entro i primi quindi giorni (tabella

A) e tabella con correzione oltre i quindici giorni

(tabella B):

TABELLA A

Versamento entro

90 giorni

Versamento entro

il secondo anno

Versamento entro

l’anno successivo

Versamento oltre

il secondo anno

Versamento alla contestazione

della violazione

Sanzione base

180,00/9 -

20,00

Sanzione base

180,00/7 - 25,71

Sanzione base

180,00/8 - 22,50

Sanzione base

180,00/6 - 30,00

Sanzione base

180,00/5 - 36,00

TABELLA B

Versamento entro

90 giorni

Versamento entro

il secondo anno

Versamento entro

l’anno successivo

Versamento oltre

il secondo anno

Versamento alla contestazione

della violazione

Sanzione base

360,00/9 -

40,00

Sanzione base

360,00/7 - 51,43

Sanzione base

360,00/8 - 45,00

Sanzione base

360,00/6 - 60,00

Sanzione base

360,00/5 - 72,00