GENOVA MEDICA/
OTTOBRE 2017
24
Medicina e fisco
Ravvedimento operoso per
le
comunicazioni dati fatture
e liquidazioni periodiche
Eugenio Piccardi
Studio Associato Giulietti
Ragionieri Commercialisti Genova
L
a comunicazione dei dati delle fatture e delle
liquidazioni periodiche IVA può essere og-
getto di ravvedimento operoso. I soggetti
obbligati all’invio di tali comunicazioni, che le han-
no omesse oppure trasmesse riportando dati erra-
ti, hanno l’opportunità di sanare errori ed omissio-
ni. Si evidenzia che tali adempimenti sono a carico
di contribuenti titolari di partita IVA.
Comunicazione dati fatture
La scadenza per l’invio della comunicazione dei
dati delle fatture del primo semestre 2017 era
originariamente prevista per il 28 settembre ed
è stata poi differita per ben due volte, prima al 5
ottobre e poi al 16 ottobre 2017, a seguito di irre-
golare funzionamento del servizio telematico per
la trasmissione dei dati.
La sanzione per l’omissione o errata trasmissione
della comunicazione è di 2 euro per ogni fattura,
con un limite massimo di 1.000,00 euro. La san-
zione viene ridotta alla metà se la correzione (invio
della comunicazione precedente omessa o della
comunicazione con dati corretti) viene eseguita
entro i quindici giorni dalla scadenza originaria.
Tali irregolarità possono essere sanate applicando
le regole previste per il ravvedimento operoso che
comportano l’applicazione della sanzione ridotta
ad 1/9 dell’importo in caso di versamento entro i
90 giorni, 1/8 dell’importo in caso di versamento
entro l’anno successivo, 1/7 dell’importo in caso
di versamento entro il secondo anno, 1/6 oltre il
secondo anno, 1/5 se il versamento avviene dopo
la contestazione della violazione tramite processo
verbale di constatazione.
Viene riportato a titolo esemplificativo il caso er-
rata comunicazione di 180 fatture. La sanzione è
di 360,00 euro. Se la comunicazione viene inviata
nei quindici giorni la sanzione è ridotta alla metà
180,00 euro. Di seguito vengono esposte tabella
con correzione entro i primi quindi giorni (tabella
A) e tabella con correzione oltre i quindici giorni
(tabella B):
TABELLA A
Versamento entro
90 giorni
Versamento entro
il secondo anno
Versamento entro
l’anno successivo
Versamento oltre
il secondo anno
Versamento alla contestazione
della violazione
Sanzione base
180,00/9 -
20,00
Sanzione base
180,00/7 - 25,71
Sanzione base
180,00/8 - 22,50
Sanzione base
180,00/6 - 30,00
Sanzione base
180,00/5 - 36,00
TABELLA B
Versamento entro
90 giorni
Versamento entro
il secondo anno
Versamento entro
l’anno successivo
Versamento oltre
il secondo anno
Versamento alla contestazione
della violazione
Sanzione base
360,00/9 -
40,00
Sanzione base
360,00/7 - 51,43
Sanzione base
360,00/8 - 45,00
Sanzione base
360,00/6 - 60,00
Sanzione base
360,00/5 - 72,00